(CODICE CIVILE-art. 22)
                              Art. 22. 
 
       (Azioni di responsabilita' contro gli amministratori). 
 
  Le  azioni  di  responsabilita'  contro  gli  amministratori  delle
associazioni   per   fatti   da   loro   compiuti   sono   deliberate
dall'assemblea e sono  esercitate  dai  nuovi  amministratori  o  dai
liquidatori.