(CODICE CIVILE-art. 23)
                              Art. 23. 
 
          (Annullamento e sospensione delle deliberazioni). 
 
  Le deliberazioni  dell'assemblea  contrarie  alla  legge,  all'atto
costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza  degli
organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. 
 
  L'annullamento  della  deliberazione  non  pregiudica   i   diritti
acquistati dai terzi di buona  fede  in  base  ad  atti  compiuti  in
esecuzione della deliberazione medesima. 
 
  Il presidente del tribunale o il giudice  istruttore,  sentiti  gli
amministratori dell'associazione,  puo'  sospendere,  su  istanza  di
colui   che   ha   proposto   l'impugnazione,   l'esecuzione    della
deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi.  Il  decreto
di  sospensione  deve  essere  motivato   ed   e'   notificato   agli
amministratori. 
 
  L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al
buon costume puo' essere sospesa anche dall'autorita' governativa.