(CODICE CIVILE-art. 25)
                              Art. 25. 
 
         (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). 
 
  L'autorita'  governativa  esercita  il  controllo  e  la  vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla  nomina  e  alla
sostituzione degli amministratori o  dei  rappresentanti,  quando  le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono  attuarsi;
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le
deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto  di  fondazione,
all'ordine   pubblico   o   al   buon   costume;   puo'    sciogliere
l'amministrazione e nominare un  commissario  straordinario,  qualora
gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o  dello
scopo della fondazione o della legge. 
 
  L'annullamento  della  deliberazione  non  pregiudica   i   diritti
acquistati dai terzi di buona  fede  in  base  ad  atti  compiuti  in
esecuzione della deliberazione medesima. 
 
  Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti  la  loro
responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita'  governativa
e sono esercitate dal commissario straordinario,  dai  liquidatori  o
dai nuovi amministratori.