(CODICE CIVILE-art. 26)
                              Art. 26. 
 
   (Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione). 
 
  L'autorita'   governativa   puo'    disporre    il    coordinamento
dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero  l'unificazione  della  loro
amministrazione, rispettando, per quanto e'  possibile,  la  volonta'
del fondatore.