(CODICE CIVILE-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                (Estinzione della persona giuridica). 
 
  Oltre che per le  cause  previste  nell'atto  costitutivo  e  nello
statuto, la persona giuridica si estingue quando lo  scopo  e'  stato
raggiunto o e' divenuto impossibile. 
 
  Le associazioni si estinguono inoltre quando  tutti  gli  associati
sono venuti a mancare. 
 
  L'estinzione e' dichiarata dall'autorita' governativa,  su  istanza
di qualunque interessato o anche d'ufficio.