Art. 27. (Estinzione della persona giuridica). Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione e' dichiarata dall'autorita' governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.