(CODICE CIVILE-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                  (Trasformazione delle fondazioni) 
 
  Quando lo scopo e' esaurito o  divenuto  impossibile  o  di  scarsa
utilita', o il  patrimonio  e'  divenuto  insufficiente,  l'autorita'
governativa,  anziche'  dichiarare  estinta   la   fondazione,   puo'
provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno  possibile
dalla volonta' del fondatore. 
 
  La trasformazione non e' ammessa quando i fatti  che  vi  darebbero
luogo  sono  considerati  nell'atto  di  fondazione  come  causa   di
estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a  terze
persone. 
 
  Le disposizioni del primo comma di questo articolo e  dell'art.  26
non si applicano alle fondazioni destinate a  vantaggio  soltanto  di
una o piu' famiglie determinate.