(CODICE CIVILE-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                   (Divieto di nuove operazioni). 
 
  Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e'
stato loro comunicato  il  provvedimento  che  dichiara  l'estinzione
della persona giuridica o il provvedimento  con  cui  l'autorita',  a
norma di legge, ha  ordinato  lo  scioglimento  dell'associazione,  o
appena  e'  stata  adottata  dall'assemblea   la   deliberazione   di
scioglimento dell'associazione  medesima.  Qualora  trasgrediscano  a
questo divieto, assumono responsabilita' personale e solidale.