(CODICE CIVILE-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                       (Devoluzione dei beni). 
 
  I beni della  persona  giuridica,  che  restano  dopo  esaurita  la
liquidazione, sono devoluti in conformita'  dell'atto  costitutivo  o
dello statuto. 
 
  Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione,  provvede
l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad altri enti  che  hanno
fini  analoghi;  se  trattasi  di  associazione,  si   osservano   le
deliberazioni dell'assemblea che  ha  stabilito  lo  scioglimento  e,
quando anche queste mancano, provvede nello stesso  modo  l'autorita'
governativa. 
 
  I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto  valere  il
loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali  i  beni
sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della  liquidazione,
in proporzione e nei limiti di cio' che hanno ricevuto.