(CODICE CIVILE-art. 33)
                              Art. 33. 
 
              (Registrazione delle persone giuridiche). 
 
  In ogni provincia e' istituito un pubblico registro  delle  persone
giuridiche. 
 
  Nel registro devono  indicarsi  la  data  dell'atto  costitutivo  e
quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo,  il
patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la  sede  della
persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con  la
menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza. 
 
  La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio. 
 
  Gli amministratori di  un'associazione  o  di  una  fondazione  non
registrata,  benche'   riconosciuta,   rispondono   personalmente   e
solidalmente, insieme con la persona  giuridica,  delle  obbligazioni
assunte.