(CODICE CIVILE-art. 34)
                              Art. 34. 
 
                      (Registrazione di atti). 
 
  Nel registro devono iscriversi  anche  le  modificazioni  dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto,  dopo  che   sono   state   approvate
dall'autorita'   governativa,   il   trasferimento   della   sede   e
l'istituzione   di   sedi   secondarie,   la    sostituzione    degli
amministratori  con  indicazione  di  quelli  ai  quali   spetta   la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che
ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome  e  il
nome dei liquidatori. 
 
  Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti  indicati  non  possono
essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi  ne  erano  a
conoscenza.