(CODICE CIVILE-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                       (Disposizione penale). 
 
  Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni
prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita'
stabiliti dalle norme di  attuazione  del  codice,  sono  puniti  con
l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.