(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
 
  Le decisioni di cui all'articolo precedente non potranno dar  luogo
ad alcuna esecuzione forzata  da  parte  delle  autorita'  dell'altro
paese, ne' formare oggetto, da parte di dette  autorita',  di  alcuna
pubblica  formalita',  quali  l'iscrizione,  la  trascrizione  o   la
rettifica  sui  pubblici  registri,  se  non  dopo  che  siano  state
dichiarate esecutive.