(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
 
  L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la  legge
del paese in cui e' richiesta su domanda di ogni parte interessata. 
  La procedura per la relativa domanda e' quella seguita dalla  legge
del paese in cui e' richiesta l'esecuzione.