Articolo 21 L'autorita' competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto l'exequatur risponde ai requisiti di cui agli articoli precedenti per godere dell'autorita' di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione. Nel concedere l'exequatur, l'autorita' competente dispone, se necessario, che siano adottati tutti i mezzi, perche' la decisione straniera sia resa pubblica secondo le stesse modalita' richieste dalla legge del paese in cui la decisione medesima e' dichiarata esecutiva. L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.