(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
 
  L'autorita' competente si limita a verificare se  la  decisione  di
cui e' richiesto  l'exequatur  risponde  ai  requisiti  di  cui  agli
articoli precedenti per godere dell'autorita' di cosa giudicata. Essa
procede d'ufficio a tale esame e deve  farne  constare  il  risultato
nella decisione. 
  Nel  concedere  l'exequatur,  l'autorita'  competente  dispone,  se
necessario, che siano adottati tutti i mezzi,  perche'  la  decisione
straniera sia resa pubblica secondo  le  stesse  modalita'  richieste
dalla legge del paese in cui  la  decisione  medesima  e'  dichiarata
esecutiva. 
  L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno  o  l'altro
soltanto dei capi della decisione straniera.