(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
 
  La decisione d'exequatur ha effetto fra tutte le parti che ne hanno
fatto istanza e per tutto il territorio in  cui  queste  disposizioni
sono applicabili. 
  Essa consente alla decisione resa esecutiva di produrre, a  partire
dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle  misure
di esecuzione, gli stessi effetti di quella pronunciata dal tribunale
che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.