Articolo 22 La decisione d'exequatur ha effetto fra tutte le parti che ne hanno fatto istanza e per tutto il territorio in cui queste disposizioni sono applicabili. Essa consente alla decisione resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti di quella pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.