Articolo 23 La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre: a) una copia della decisione che contenga i requisiti necessari per la sua autenticita'; b) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica; c) un certificato dei cancellieri competenti con l'attestazione che nessuna impugnazione e' stata proposta contro la decisione; d) una copia autentica della citazione della parte rimasta contumace; e) una traduzione completa degli atti suddetti certificata conforme da un traduttore giurato.