(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
 
  La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o  che
ne domanda l'esecuzione deve produrre: 
    a) una copia della decisione che contenga i  requisiti  necessari
per la sua autenticita'; 
    b)  l'originale  dell'atto  di  notifica  della  decisione  o  di
qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica; 
    c) un certificato dei cancellieri competenti  con  l'attestazione
che nessuna impugnazione e' stata proposta contro la decisione; 
    d) una  copia  autentica  della  citazione  della  parte  rimasta
contumace; 
    e)  una  traduzione  completa  degli  atti  suddetti  certificata
conforme da un traduttore giurato.