(Convenzione-art. 26)
                             Articolo 26 
 
  Le ipoteche immobiliari (terrestres) convenzionali,  consentite  in
uno dei due paesi, saranno  iscritte  e  avranno  effetto  nell'altro
paese  allorche'  la  validita'  degli  atti  che  ne  contengono  la
stipulazione  sara'  stata  constatata   dall'autorita'   competente,
secondo la legge del paese in cui  e'  richiesta  l'iscrizione.  Tale
autorita' verifica soltanto se gli atti e le procure, che ne sono  il
complemento, contengono i requisiti necessari per la  loro  validita'
nel paese in cui sono stati ricevuti. 
  Le stesse disposizioni valgono anche per gli atti di consenso  alla
cancellazione o alla riduzione approvata in uno dei due paesi.