(Patto internazionale-art. 29)
                             Articolo 29 
 
  1.  Ogni  Stato  parte  del  presente  Patto  potra'  proporre   un
emendamento e depositarne il  testo  presso  il  Segretario  generale
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale  comunichera'  quindi  le
proposte  di  emendamento  agli  Stati  parti  del  presente   Patto,
chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione  di
una conferenza degli Stati  parti  per  esaminare  dette  proposte  e
metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarera'
a favore di tale convocazione, il Segretario generale convochera'  la
conferenza sotto gli auspici delle Nazioni  Unite.  Ogni  emendamento
approvato dalla maggioranza  degli  Stati  presenti  e  votanti  alla
conferenza sara' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea  generale
delle Nazioni Unite. 
  2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati
dall'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite   e   accettati,   in
conformita'  alle  rispettive  procedure   costituzionali,   da   una
maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto. 
  3. Quando  gli  emendamenti  entreranno  in  vigore,  essi  saranno
vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati,  mentre  gli
altri  Stati  parti  rimarranno  vincolati  dalle  disposizioni   del
presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi  abbiano
accettato.