(Regolamento - art. 31)
                               Art. 31 
 
  1. - L'Autorita' sanitaria del porto, dell'aeroporto o dei  valichi
di frontiera adotteranno ogni misura atta ad: 
    a) impedire l'imbarco delle persone infette o sospette; 
    b) evitare che possano introdursi a bordo di una nave,  aeronave,
treno, veicolo stradale,  altro  mezzo  di  trasporto  o  containers,
agenti  patogeni  o  vettori  di  una  delle  malattie  soggette   al
Regolamento. 
  2. - L'Autorita' sanitaria di una zona infetta puo'  richiedere  ai
viaggiatori in partenza un certificato di vaccinazione valido. 
  3. - Prima della partenza di una persona che  effettua  un  viaggio
internazionale, l'Autorita' sanitaria di cui al  n.  1  del  presente
articolo puo', quando essa la ritiene necessaria,  procedere  ad  una
visita medica di tale persona. Il momento ed il luogo di tale  visita
sono fissati tenendo conto delle altre  formalita'  in  modo  da  non
ostacolare ne' ritardare la partenza. 
  4. - Nonostante le disposizioni di cui alla lettera a) del n. 1 del
presente articolo, una persona che effettua un viaggio internazionale
e che, al suo  arrivo,  e'  sottoposta  a  sorveglianza  puo'  essere
autorizzata a continuare il suo viaggio.  L'Autorita'  sanitaria,  in
conformita'  all'articolo  28,  comunichera'  il   piu'   rapidamente
possibile  tale  notizia  all'Autorita'  sanitaria   del   luogo   di
destinazione.