Art. 31 1. - L'Autorita' sanitaria del porto, dell'aeroporto o dei valichi di frontiera adotteranno ogni misura atta ad: a) impedire l'imbarco delle persone infette o sospette; b) evitare che possano introdursi a bordo di una nave, aeronave, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o containers, agenti patogeni o vettori di una delle malattie soggette al Regolamento. 2. - L'Autorita' sanitaria di una zona infetta puo' richiedere ai viaggiatori in partenza un certificato di vaccinazione valido. 3. - Prima della partenza di una persona che effettua un viaggio internazionale, l'Autorita' sanitaria di cui al n. 1 del presente articolo puo', quando essa la ritiene necessaria, procedere ad una visita medica di tale persona. Il momento ed il luogo di tale visita sono fissati tenendo conto delle altre formalita' in modo da non ostacolare ne' ritardare la partenza. 4. - Nonostante le disposizioni di cui alla lettera a) del n. 1 del presente articolo, una persona che effettua un viaggio internazionale e che, al suo arrivo, e' sottoposta a sorveglianza puo' essere autorizzata a continuare il suo viaggio. L'Autorita' sanitaria, in conformita' all'articolo 28, comunichera' il piu' rapidamente possibile tale notizia all'Autorita' sanitaria del luogo di destinazione.