(Convenzione - art. 17)
                            ARTICOLO 17. 
 
  1. Al fine di esaminare i  progressi  realizzati  nell'applicazione
della  presente  convenzione  viene   istituito   un   Comitato   per
l'eliminazione della discriminazione nei confronti  (qui  di  seguito
detto il Comitato) composto, al momento in vigore della  Convenzione,
di 18, e dopo la ratifica o  l'adesione  del  trentacinquesimo  Stato
parte,  di  23  esperti  di  7  autorita'  morale  ed   eminentemente
competenti nel campo nel quale si applica  la  seguente  Convenzione,
eletti dagli Stati tra i loro cittadini e  che  siederanno  a  titolo
personale tenendo conto di una equa ripartizione geografica  e  della
rappresentativita' delle diverse forme di cultura  e  dei  principali
sistemi giuridici. 
  2. I membri del Comitato sono eletti  a  servizio  segreto  su  una
lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno stato  parte
puo' designare un candidato scelto tra i cittadini. 
  3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di  entrata  in
vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima  della  data
di ciascuna  elezione,  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite  indirizza  una  lettera  agli  Stati  parte  per
invitarli  a  proporre  le  loro  candidature  entro  due  mesi.   Il
Segretario Generale stabilisce un  elenco  in  ordine  alfabetico  di
tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati
designati, e comunica la lista degli Stati parte. 
  4. I membri del Comitato sono eletti  nel  corso  di  una  riunione
degli Stati  parte  convocata  dal  Segretario  Generale  nella  sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione,  dove  il
quorum e' costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono  eletti
membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior  numero
di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei  rappresentanti  degli
Stati parte presenti e votanti. 
  5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il
mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione terminera' dopo
due anni. Il presidente estrarra' a  sorte  i  nomi  di  questi  nove
membri immediatamente dopo la prima elezione. 
  6. L'elezione  dei  cinque  membri  aggiunti  del  Comitato  verra'
effettuata in conformita' alle disposizioni contenute  nei  paragrafi
2, 3 e 4 del presente  articolo,  in  seguito  alla  trentacinquesima
ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti  in
questa occasione terminera' dopo due anni.  Il  nome  di  questi  due
membri sara' estratto a sorte dal Presidente del Comitato. 
  7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il  cui  esperto
ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro  del  Comitato
nominera' un altro esperto tra  i  suoi  cittadini,  con  riserva  di
approvazione da parte del Comitato. 
  8.  I  membri  del   Comitato   riceveranno,   con   l'approvazione
dell'Assemblea Generale, degli  emolumenti  prelevati  dalle  risorse
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  alle  condizioni  fissate
dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato. 
  9. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
mette a disposizione del Comitato il personale ed i  mezzi  materiali
necessari per l'espletamento efficace delle  funzioni  che  gli  sono
affidate in virtu' della presente Convenzione.