ARTICOLO 17. 1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente convenzione viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di 7 autorita' morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la seguente Convenzione, eletti dagli Stati tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale tenendo conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentativita' delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici. 2. I membri del Comitato sono eletti a servizio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno stato parte puo' designare un candidato scelto tra i cittadini. 3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario Generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte. 4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti. 5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione terminera' dopo due anni. Il presidente estrarra' a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione. 6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verra' effettuata in conformita' alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminera' dopo due anni. Il nome di questi due membri sara' estratto a sorte dal Presidente del Comitato. 7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominera' un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato. 8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato. 9. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtu' della presente Convenzione.