(Convenzione - art. 21)
                            ARTICOLO 21. 
 
  1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea  Generale  delle
Nazioni Unite, attraverso  il  Comitato  economico  e  sociale  delle
Nazioni Unite, delle  sue  attivita'  ed  ha  facolta'  di  formulare
suggerimenti  e  raccomandazioni  generali  basati   sull'esame   dei
rapporti e delle informazioni  ricevuti  dagli  Stati  parte.  Questi
suggerimenti  e  raccomandazioni  sono  inclusi  nel   rapporto   del
Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni  degli  Stati
parte. 
  2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione,  i  rapporti
del Comitato alla Commissione della condizione della donna.