ARTICOLO 22 VALUTAZIONE DELLE DIVISE E DETERMINAZIONE DELLA CONVERTIBILITA' Ogni qualvolta la Banca ritenga necessario conformemente al presente Accordo: (a) di valutare una qualsiasi divisa rispetto ad un'altra divisa o rispetto ad all'oro; o (b) di stabilire se una qualsiasi valuta sia convertibile; tale valutazione o determinazione, a seconda del caso, sara' ragionevolmente fatta dalla Banca dopo aver consultato il Fondo Monetario Internazionale.