(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 22)
                             ARTICOLO 22 
   VALUTAZIONE DELLE DIVISE E DETERMINAZIONE DELLA CONVERTIBILITA' 
Ogni qualvolta la Banca ritenga necessario conformemente al  presente
Accordo: 
(a) di valutare una qualsiasi divisa rispetto ad un'altra divisa o 
rispetto ad all'oro; o 
(b) di stabilire se una qualsiasi valuta sia convertibile; 
tale  valutazione  o  determinazione,  a  seconda  del  caso,   sara'
ragionevolmente fatta dalla  Banca  dopo  aver  consultato  il  Fondo
Monetario Internazionale.