(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
                           USO DELLE VALUTE 
1. La valuta di un qualsiasi membro, in  possesso  della  Banca  come
parte delle risorse del suo capitale ordinario,  comunque  acquisita,
potra' essere utilizzata dalla Banca o da un  qualsiasi  beneficiario
della  Banca,  senza  restrizioni  da  parte  di  detto  membro,  per
effettuare pagamenti per spese all'interno di  esso,  o  per  beni  o
servizi prodotti nel territorio di tale membro. 
2. I membri non potranno mantenere o imporre alcuna  restrizione  sul
possesso o l'utilizzazione da parte della Banca  o  di  un  qualsiasi
beneficiario della Banca, per pagamenti in qualsiasi paese, di oro  o
di qualsiasi valuta ricevuti dalla Banca ed inclusi nelle risorse del
proprio capitale ordinario; salvo che un membro regionale potra' dopo
consultazione con la banca e condizionatamente a periodiche revisioni
da parte della stessa, limitare, in tutto o in parte, per  spese  nel
territorio di  tale  membro,  l'utilizzazione  della  propria  valuta
versata o ottenuta come  restituzione  del  capitale  da  valuta  del
membro pagata conformemente al paragrafo 2(b) dell'Articolo 7. 
3. L'utilizzazione di una qualsiasi valuta ricevuta  e  tenuta  dalla
Banca come parte  delle  risorse  dei  propri  fondi  speciali  sara'
regolata da norme, regolamenti e accordi che a questi si  riferiscono
e fatti in forza delle disposizioni dell'Articolo 8. 
4. Oro o valute tenuti dalla Banca  non  potranno  essere  utilizzati
dalla Banca per l'acquisto di valute di membri o non-membri salvo con
l'approvazione  del  membro  o  dei  membri  le  cui   valute   siano
interessate, ma potranno in tal modo essere  utilizzati  senza  detta
approvazione: 
(i) per adempiere alle obbligazioni della Banca nel  corso  ordinario
dei suoi affari; 
(ii) se la valuta che deve essere utilizzata per tale acquisto e'  la
valuta di un membro ricevuta dalla Banca come pagamento in acconto 
della sottoscrizione di un altro membro; o 
(iii) in seguito ad una decisione del  Consiglio  dei  Direttori  con
voto dei Direttori rappresentanti non meno dei due terzi  del  potere
di voto complessivo dei membri. 
5. Nulla nel presente Accordo  precludera'  la  Banca  dall'usare  la
valuta di un qualsiasi membro per  spese  amministrative  in  cui  la
Banca sia incorsa nel territorio di quel membro.