ARTICOLO 24 MANTENIMENTO DEL VALORE DELLE MONETE POSSEDUTE DALLA BANCA 1. Ogni qualvolta nel Fondo Monetario Internazionale il valore nominale della divisa di un membro sia diminuito o il valore di scambio rispetto a divise estere sia secondo la Banca, svalutato in modo significativo nei propri territori, detto membro paghera' alla Banca, entro un periodo ragionevole di tempo, un ammontare addizionale della propria divisa sufficiente a mantenere allo stesso livello del momento della sottoscrizione il valore dell'ammontare di tale divisa che e' tenuta o in seguito ricevuta dalla Banca (sia o non sia tale valuta tenuta in forma di paghero' o altre obbligazioni emessi ai sensi del paragrafo 5 dell'Articolo 7) e consistente, o derivata in quanto restituzione di capitale, in divisa originariamente alla Banca da tale membro ai sensi del paragrafo 2 (a) o del paragrafo 2 b) dell'Articolo 7, o una qualsiasi valuta addizionale pagata ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo; tuttavia, la Banca liberera' pro tanto detto membro dalle sue obbligazioni ai sensi del presente paragrafo, nella misura in cui essa avra', secondo la propria opinione, ricevuto da un qualsiasi prestatario di tale divisa, o da un qualsiasi garante importi pagati unicamente come conseguenza di tali diminuzioni o di tali svalutazioni. 2. Ogni qualvolta il valore nominale della divisa di un membro sia aumentato, la Banca paghera' a tale membro, entro un periodo ragionevole di tempo, una somma di detta valuta uguale all'aumento in valore di quell'ammontare della divisa del membro posseduto dalla Banca ed in seguito ricevuto dalla stessa ed a cui sarebbe applicabile il paragrafo 1 del presente Articolo; tuttavia, la Banca non sara' obbligata ad effettuare tale pagamento nella misra in cui il beneficio di uno qualsiasi di tali aumenti in valore nominale sara' stato trasmesso dalla Banca ad un qualsiasi prestatario o garante come conseguenza dell'obbligazione dell'uno o dell'altro di effettuare pagamenti aumentati alla Banca nel caso di una riduzione del valore nominale di tale divisa. 3. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti potranno essere tralasciate o potranno essere considerate inefficaci dalla Banca quando un cambio uniforme nel valore nominale delle divise di tutti i suoi membri venga effettuato dal Fondo Monetario Internazionale. 4. Gli importi pagati da un membro ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo per mantenere il valore di una qualsiasi sua divisa, saranno utilizzabili e convertibili nella stessa misura della divisa originaria rispetto alla quale tali importi vengono versati. 5. Nel caso di un membro la cui divisa non abbia un valore nominale stabiito attraverso il Fondo Monetario Internazionale il valore iniziale di tale divisa in termini di dollari sara' quello stabilito dalla Banca ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 7, o altrimenti, in ragione dei pagamenti di detto membro in acconto della propria sottoscrizione. In seguito la Banca potra' di volta in volta similmente fissare il valore di tale divisa in termini di dollari. Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, il valore in tal modo di volta in volta fissato sara' considerato come se fosse il valore nominale di tale divisa.