(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 24)
                             ARTICOLO 24 
      MANTENIMENTO DEL VALORE DELLE MONETE POSSEDUTE DALLA BANCA 
1. Ogni  qualvolta  nel  Fondo  Monetario  Internazionale  il  valore
nominale della divisa di un membro  sia  diminuito  o  il  valore  di
scambio rispetto a divise estere sia secondo la Banca,  svalutato  in
modo significativo nei propri territori, detto membro  paghera'  alla
Banca,  entro  un  periodo  ragionevole  di   tempo,   un   ammontare
addizionale della propria divisa sufficiente a mantenere allo  stesso
livello del momento della sottoscrizione il valore dell'ammontare  di
tale divisa che e' tenuta o in seguito ricevuta dalla  Banca  (sia  o
non sia tale valuta tenuta in forma di paghero' o altre  obbligazioni
emessi ai sensi del paragrafo 5 dell'Articolo  7)  e  consistente,  o
derivata   in   quanto   restituzione   di   capitale,   in    divisa
originariamente alla Banca da tale membro ai sensi  del  paragrafo  2
(a) o del paragrafo 2 b) dell'Articolo  7,  o  una  qualsiasi  valuta
addizionale  pagata  ai  sensi  delle   disposizioni   del   presente
paragrafo; tuttavia, la Banca liberera' pro tanto detto membro  dalle
sue obbligazioni ai sensi del presente paragrafo, nella misura in cui
essa avra', secondo la propria opinione,  ricevuto  da  un  qualsiasi
prestatario di tale divisa, o da un qualsiasi garante importi  pagati
unicamente  come  conseguenza  di  tali   diminuzioni   o   di   tali
svalutazioni. 
2. Ogni qualvolta il valore nominale della divisa di  un  membro  sia
aumentato,  la  Banca  paghera'  a  tale  membro,  entro  un  periodo
ragionevole di tempo, una somma di detta valuta uguale all'aumento in
valore di quell'ammontare della divisa  del  membro  posseduto  dalla
Banca  ed  in  seguito  ricevuto  dalla  stessa  ed  a  cui   sarebbe
applicabile il paragrafo 1 del presente Articolo; tuttavia, la  Banca
non sara' obbligata ad effettuare tale pagamento nella misra  in  cui
il beneficio di uno qualsiasi di  tali  aumenti  in  valore  nominale
sara' stato trasmesso dalla  Banca  ad  un  qualsiasi  prestatario  o
garante come conseguenza dell'obbligazione dell'uno o  dell'altro  di
effettuare pagamenti aumentati alla Banca nel caso di  una  riduzione
del valore nominale di tale divisa. 
3. Le disposizioni  dei  due  paragrafi  precedenti  potranno  essere
tralasciate o potranno  essere  considerate  inefficaci  dalla  Banca
quando un cambio uniforme nel valore nominale delle divise di tutti i
suoi membri venga effettuato dal Fondo Monetario Internazionale. 
4. Gli importi pagati da un membro ai sensi  delle  disposizioni  del
paragrafo 1 del presente Articolo per  mantenere  il  valore  di  una
qualsiasi sua  divisa,  saranno  utilizzabili  e  convertibili  nella
stessa misura  della  divisa  originaria  rispetto  alla  quale  tali
importi vengono versati. 
5. Nel caso di un membro la cui divisa non abbia un  valore  nominale
stabiito attraverso  il  Fondo  Monetario  Internazionale  il  valore
iniziale di tale divisa in termini di dollari sara' quello  stabilito
dalla Banca ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 7,  o  altrimenti,
in ragione dei pagamenti di detto membro  in  acconto  della  propria
sottoscrizione.  In  seguito  la  Banca  potra'  di  volta  in  volta
similmente fissare il valore di tale divisa in termini di dollari. Ai
fini delle disposizioni di cui  ai  paragrafi  1  e  2  del  presente
Articolo, il valore in tal modo  di  volta  in  volta  fissato  sara'
considerato come se fosse il valore nominale di tale divisa.