(Accordo - art. 21)
                             Articolo 21 
                       Privilegi ed immunita' 
1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. In particolare essa ha
capacita' di stipulare, di acquistare e  di  cedere  beni  mobili  ed
immobili e di stare in giudizio. 
2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione del suo
Direttore esecutivo, del personale e e dei suoi esperti  nonche'  dei
rappresentanti dei Membri che si trovano  sul  territorio  del  Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per  esercitare  le  loro
funzioni continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede  concluso
a Londra il 26 marzo 1975 tra il Governo  del  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord (in  appresso  denominato  "il  Governo
ospite")  e  l'Organizzazione  internazionale  del  cacao,  con   gli
emendamenti necessari al buon funzionamento del presente Accordo. 
3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese, il
nuovo   Governo   ospite   conclude   il    prima    possibile    con
l'Organizzazione, un Accordo di sede che deve  essere  approvato  dal
Consiglio. 
4. L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente  articolo  e'
indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso ha fine: 
      a) per reciproco consenso del Governo ospite e 
         dell'Organizzazione; 
      b) se la sede dell'Organizzazione e' trasferita fuori dal 
         territorio del Governo ospite; oppure 
      c) se l'Organizzazione cessa di esistere. 
5. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Membri accordi, da
approvarsi dal Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' che
possono essere necessari  per  il  buon  funzionamento  del  presente
Accordo.