Articolo 21 Privilegi ed immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. In particolare essa ha capacita' di stipulare, di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione del suo Direttore esecutivo, del personale e e dei suoi esperti nonche' dei rappresentanti dei Membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso a Londra il 26 marzo 1975 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (in appresso denominato "il Governo ospite") e l'Organizzazione internazionale del cacao, con gli emendamenti necessari al buon funzionamento del presente Accordo. 3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese, il nuovo Governo ospite conclude il prima possibile con l'Organizzazione, un Accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio. 4. L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso ha fine: a) per reciproco consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione; b) se la sede dell'Organizzazione e' trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure c) se l'Organizzazione cessa di esistere. 5. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Membri accordi, da approvarsi dal Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' che possono essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.