(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
         Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera 
   1.  Lo  Stato  costiero  non  dovrebbe   esercitare   la   propria
giurisdizione penale a bordo di una nave straniera  in  transito  nel
mare territoriale,  al  fine  di  procedere  ad  arresti  o  condurre
indagini connesse con reati commessi a bordo  durante  il  passaggio,
salvo nei seguenti casi: 
   a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero; 
   b) se il reato e' di natura tale da disturbare la pace del paese o 
      il buon ordine nel mare territoriale; 
   c) se l'intervento delle autorita' locali e' stato richiesto dal 
      comandante della nave o da un agente diplomatico o  funzionario
consolare dello Stato di bandiera della nave; 
   oppure 
   d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico 
      illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope. 
   2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano  il  diritto  dello
Stato costiero di adottare le misure previste dalle proprie leggi per
procedere ad arresti  o  indagini  a  bordo  di  navi  straniere  che
transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne. 
   3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato  costiero  informa,
se il comandante della nave lo  richiede,  un  agente  diplomatico  o
funzionario consolare dello  Stato  di  bandiera  prima  di  adottare
qualsiasi misura, e facilita i contatti tra  costoro  e  l'equipaggio
della nave. 
   In casi di emergenza tale notifica puo' essere  comunicata  mentre
le misure sono in corso di esecuzione. 
   4. Nel considerare l'opportunita' e le modalita' di un arresto, le
autorita'  locali  tengono  in  debito  conto  gli  interessi   della
navigazione. 
   5. Salvo quanto disposto alla Parte XII o in caso di violazione di
leggi e regolamenti adottati conformemente alla  Parte  V,  lo  Stato
costiero non  puo'  adottare  alcuna  misura  a  bordo  di  una  nave
straniera in transito nel  mare  territoriale,  per  procedere  a  un
arresto o  condurre  indagini  a  seguito  di  reati  commessi  prima
dell'ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente
da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale
senza entrare nelle acque interne.