Articolo 27 Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera 1. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi: a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero; b) se il reato e' di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale; c) se l'intervento delle autorita' locali e' stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave; oppure d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope. 2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano il diritto dello Stato costiero di adottare le misure previste dalle proprie leggi per procedere ad arresti o indagini a bordo di navi straniere che transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne. 3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato costiero informa, se il comandante della nave lo richiede, un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera prima di adottare qualsiasi misura, e facilita i contatti tra costoro e l'equipaggio della nave. In casi di emergenza tale notifica puo' essere comunicata mentre le misure sono in corso di esecuzione. 4. Nel considerare l'opportunita' e le modalita' di un arresto, le autorita' locali tengono in debito conto gli interessi della navigazione. 5. Salvo quanto disposto alla Parte XII o in caso di violazione di leggi e regolamenti adottati conformemente alla Parte V, lo Stato costiero non puo' adottare alcuna misura a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, per procedere a un arresto o condurre indagini a seguito di reati commessi prima dell'ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne.