(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
         Giurisdizione civile nei riguardi di navi straniere 
   1. Lo Stato costiero non dovrebbe fermare  o  dirottare  una  nave
straniera  che  passa  nel  suo  mare  territoriale,  allo  scopo  di
esercitare la giurisdizione civile nei riguardi di una persona che si
trovi a bordo della nave. 
   2. Lo Stato costiero non  puo'  procedere  a  misure  esecutive  o
cautelari nei confronti della nave  nell'ambito  di  un  procedimento
civile, se non per effetto di obblighi o di responsabilita' in cui la
nave sia incorsa o che abbia assunte durante o in previsione del  suo
passaggio nelle acque dello Stato costiero. 
   3. Il numero 2 non pregiudica il  diritto  dello  Stato  costiero,
conformemente alle sue leggi,  di  procedere  a  misure  esecutive  o
cautelari nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di  una
nave straniera che stazioni nel mare territoriale o che transiti  nel
mare territoriale dopo aver lascito le acque interne.