(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
                              Denuncia 
   1. La presente Convenzione puo' essere denunciata  da  ogni  Stato
Parte in qualsiasi momento dopo lo scadere di un periodo di un anno a
decorrere dalla data in cui la presente Convenzione entra  in  vigore
per tale Stato. 
   2. La denuncia e' effettuata mediante il deposito di uno strumento
di denuncia presso il Segretario generale. 
   3. La denuncia  ha  effetto  un  anno  dopo  la  data  in  cui  il
Segretario generale ha ricevuto  lo  strumento  di  denuncia  o  alla
scadere di qualsiasi termine piu'  esteso  eventualmente  specificato
nello strumento di denuncia.