(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
                                                (articolo 2, comma 4) 
                 CRITERI GENERALI PER L'APPROVAZIONE 
                      DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI 
   1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto: 
      qualora  sia  dimostrata   l'esistenza   di   una   sufficiente
necessita' tecnologica  e  l'obiettivo  ricercato  non  possa  essere
conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista  economico
e tecnologico; 
      se non presentano un pericolo per  la  salute  del  consumatore
nelle dosi proposte, per quanto attualmente consentano di giudicare i
dati scientifici a disposizione; 
      se non inducono il consumatore in errore. 
   2. L'uso di un additivo alimentare viene consentito soltanto se e'
stato  provato  che  esso  presenta  vantaggi  dimostrabili  per   il
consumatore;  a  tal  fine  e'  necessario  dare  una   prova   della
"necessita'" . 
L'impiego  di  additivi  alimentari  deve  soddisfare  gli  obiettivi
seguenti  e  solo  allorquando  tali  obiettivi  non  possano  essere
conseguiti con altri mezzi utilizzabili dal punto di vista  economico
e pratico  e  che  non  presentino  un  rischio  per  la  salute  del
consumatore: 
      a) per conservare la qualita' nutritiva dell'alimento, una  sua
riduzione intenzionale e' giustificata  soltanto  se  l'alimento  non
rappresenta un elemento significativo di  una  dieta  normale,  o  se
l'additivo e' necessario per la produzione di alimenti per gruppi  di
consumatori che hanno necessita' dietetiche particolari; 
      b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per alimenti
prodotti per gruppi di consumatori  che  hanno  fabbisogni  dietetici
particolari; 
      c) per aumentare la  conservabilita'  o  la  stabilita'  di  un
alimento ovvero per migliorarne  o  le  proprieta  organolettiche,  a
condizione che cio'  non  modifichi  la  natura,  la  sostanza  o  la
qualita' dell'alimento in modo da ingannare il consumatore; 
      d) per fornire un ausilio per la produzione, la trasformazione,
la preparazione, il trattamento, l'imballaggio, il  trasporto  ovvero
l'immagazzinamento  del  prodotto  alimentare,   a   condizione   che
l'additivo  non  venga  utilizzato   per   nascondere   gli   effetti
dell'impiego di materie prime difettose ovvero di prassi  o  tecniche
indesiderate  (ivi  comprese   quelle   antiigieniche)   durante   lo
svolgimento di una qualsiasi di queste attivita'. 
   3. Per determinare gli eventuali effetti  nocivi  di  un  additivo
alimentare o dei suoi derivati, questo deve  essere  sottoposto  alle
opportune prove e ad una valutazione a  livello  tossicologico.  Tale
valutazione deve anche tener conto di qualsiasi effetto di cumulo, di
sinergia o di  potenziamento  dovuto  al  suo  impiego,  nonche'  del
fenomeno   dell'intolleranza    umana    alle    sostanze    estranee
all'organismo. 
   4. Tutti  gli  additivi  alimentari  devono  essere  tenuti  sotto
costante  osservazione   e   devono   essere   riesaminati,   qualora
necessario, alla luce di condizioni modificate d'impiego e  di  nuove
informazioni scientifiche. 
   5. Gli  additivi  alimentari  devono  essere  sempre  conformi  ai
criteri di purezza provati. 
   6. L'approvazione degli additivi alimentari deve: 
      a) specificare  i  prodotti  alimentari  ai  quali  si  possono
aggiungere tali additivi e le condizioni dell'aggiunta; 
      b)  essere  limitata  alla  dose  piu'  bassa  necessaria   per
conseguire l'effetto desiderato; 
      c) nella  misura  del  possibile,  tenere  conto  di  una  dose
giornaliera  ammissibile  o  di  qualsiasi  definizione   equivalente
fissata  per  l'additivo  alimentare   e   dell'apporto   giornaliero
probabile dello stesso  additivo  da  tutti  i  prodotti  alimentari.
Qualora l'additivo alimentare debba  essere  utilizzato  in  alimenti
destinati a gruppi particolari di consumatori, si  deve  tener  conto
della dose giornaliera probabile di tale additivo per  quel  tipo  di
consumatori.