(Convenzione - art. 27)
     Articolo 27 
  La presente Convenzione quadro e' aperta  alla  firma  degli  Stati
membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data in cui entra in vigore,
la Convenzione e'  aperta  anche  alla  firma  di  ogni  altro  Stato
invitato a firmare dal Comitato dei Ministri. Essa sara' sottoposta a
ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,  di
accettazione  o  di  approvazione  saranno   depositati   presso   il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.