Articolo 28 1 La presente Convenzione quadro entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere Parti della Convenzione quadro secondo le disposizioni dell'articolo 27. 2 Per ogni Stato membro che manifestera' in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione quadro, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.