(Convenzione - art. 28)
     Articolo 28 
1 La presente Convenzione quadro entrera' in vigore il  primo  giorno
   del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre  mesi  dopo
   la data alla quale dodici  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa
   avranno  espresso  il  loro  consenso  ad   essere   Parti   della
   Convenzione quadro secondo le disposizioni dell'articolo 27. 
2 Per ogni Stato membro che manifestera' in seguito il  suo  consenso
   ad essere parte della Convenzione quadro, quest'ultima entrera' in
   vigore il primo giorno del mese successivo  alla  scadenza  di  un
   periodo di tre mesi dopo la data di deposito  dello  strumento  di
   ratifica, di accettazione o di approvazione.