(Convenzione - art. 29)
     Articolo 29 
1 Successivamente all'entrata in vigore  della  presente  Convenzione
   quadro e previa consultazione degli Stati contraenti, il  Comitato
   dei Ministri del Consiglio d'Europa  potra'  invitare  ad  aderire
   alla presente Convenzione quadro, mediante decisione adottata  con
   la  maggioranza  prevista  all'articolo  20.d  dello  Statuto  del
   Consiglio d'Europa, ogni Stato non membro del  Consiglio  d'Europa
   il quale  benche'  invitato  a  firmarla  in  conformita'  con  le
   disposizioni dell'articolo 27, non lo abbia ancora fatto, ed  ogni
   altro Stato non membro. 
2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione quadro entrera'  in  vigore
   il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo  di
   tre mesi dopo la data di  deposito  dello  strumento  di  adesione
   presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.