(Convenzione - art. 30)
     Articolo 30 
1 Ogni Stato puo', all'atto  della  firma  o  del  deposito  del  suo
   strumento di ratifica, di accettazione  o  di  approvazione  o  di
   adesione, designare il territorio o i territori  di  cui  cura  le
   relazioni  internazionali  che  saranno  oggetto  della   presente
   Convenzione quadro. 
2 Ogni Stato puo', in ogni altro  momento  successivo,  mediante  una
   dichiarazione indirizzata al  Segretario  Generale  del  Consiglio
   d'Europa  estendere  l'applicazione  della  presente   Convenzione
   quadro ad ogni altro territorio indicato nella  dichiarazione.  La
   Convenzione quadro entrera' in vigore riguardo a questo territorio
   il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo  di
   tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da  parte
   del Segretario Generale. 
3 Ogni dichiarazione resa a norma dei due paragrafi precedenti potra'
   essere ritirata riguardo  ad  ogni  territorio  indicato  in  tale
   dichiarazione, mediante una  notifica  indirizzata  al  Segretario
   Generale. Il recesso  avra'  effetto  il  primo  giorno  del  mese
   successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data  di
   ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.