(Convenzione - art. 31)
     Articolo 31 
1 Ogni  Parte  puo'  in  qualunque  momento  denunciare  la  presente
   Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al Segretario
   Generale del Consiglio d'Europa. 
2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo  allo
   scadere di un periodo di sei mesi  dopo  la  data  alla  quale  il
   Segretario Generale avra' ricevuto la notifica.