(Convenzione - art. 32)
     Articolo 32 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio, agli altri  Stati  firmatari  e  ad  ogni
Stato che ha aderito alla presente Convenzione quadro: 
a ogni firma; 
b il deposito di ogni strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione o di adesione; 
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in
conformita' con i suoi articoli 28, 29 e 30; 
d ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente  alla  presente
Convenzione quadro. 
In fede di che i sottoscritti  a  tal  fine  debitamente  autorizzati
hanno firmato la presente Convenzione quadro. 
FATTO a Strasburgo, il 1 febbraio 1995, in francese ed in inglese,  i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che  sara'
depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio  d'Europa  e  ad
ogni Stato invitato a firmare la presente  Convenzione  quadro  o  ad
aderire ad essa.