Articolo 32 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione quadro: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in conformita' con i suoi articoli 28, 29 e 30; d ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione quadro. In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione quadro. FATTO a Strasburgo, il 1 febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione quadro o ad aderire ad essa.