(Convenzione - art. 17)
                     ARTICOLO 17. LOCALIZZAZIONE 
    Ciascuna Parte Contraente intraprendera'  le  azioni  appropriate
per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a: 
    i) valutate tutti  i  fattori  rilevanti  inerenti  al  sito  che
possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la
durata della sua vita prevista; 
    ii) valutare  il  probabile  impatto  che  un  impianto  nucleare
previsto potrebbe avere dal punto  di  vista  della  sicurezza  sugli
individui, sulla societa' e sull'ambiente; 
    iii)  riesaminare,  secondo  le  necessita',  tutti   i   fattori
pertinenti di cui ai capoversi i) e ii)  in  modo  da  garantire  che
l'impianto nucleare rimanga accettabile  dal  punto  di  vista  della
sicurezza; 
    iv) consultare le Parti Contraenti nelle vicinanze di un impianto
nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da
tale  impianto,  e  fornire  loro,  su  richiesta,  le   informazioni
necessarie  per  poter   valutare   ed   effettuare   proprie   stime
dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul  loro  territorio,
dal punto di vista della sicurezza.