(Convenzione - art. 18)
              ARTICOLO 18. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 
    Ciascuna Parte Contraente intraprendera'  le  azioni  appropriate
affinche': 
    i) la progettazione e la  costruzione  di  un  impianto  nucleare
preveda diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa  in
profondita') contro il rilascio di materiali radioattivi, ai fini  di
prevenire gli incidenti e di  attenuare  le  conseguenze  radiologche
qualora dovessero accadere; 
    ii)  le  tecnologie  utilizzate  per  la   progettazione   e   la
costruzione di un impianto nucleare siano provate  dall'esperienza  o
qualificate da prove o da analisi; 
    iii)  la  progettazione  di  un  impianto  nucleare  consente  un
esercizio affidabile, stabile ed  agevolmente  controlabile,  tenendo
debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.