ARTICOLO 19. ESERCIZIO Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che: i) l'autorizzazione iniziale all'esercizio di un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di avviamento comprovante che l'impianto cosi' come e' costruito, sia conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza; ii) i limiti e le condizioni di esercizio risultanti dall'analisi di sicurezza, dalle prove e dall'esperienza operativa siano definiti e riesaminati laddove necessario per identificare i margini di sicurezza per l'esercizio; iii) l'esercizio, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano condotte secondo procedure approvate; iv) siano stabilite procedure per far fronte ad eventi anomali e ad incidenti; v) sia disponibile per tutta la durata di vita di un impianto nucleare il supporto tecnico ed ingegneristico necessario in tutti i settori rilevanti per la sicurezza; vi) malfunzionamenti significativi per la sicurezza siano notificati tempestivamente dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione; vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dell'esperienza operativa, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e che i meccanismi esistenti siano utilizzati per condividere le esperienze rilevanti con gli organismi internazionali, con le altre organizzazioni di esercenti e con gli organismi di regolamentazione; viii) la produzione di rifiuti radioattivi risultante dall'esercizio di un impianto nucleare sia mantenuta al minimo praticabile per il processo specifico, sia in termini di attivita' che in volume, e che ogni necessario trattamento e stoccaggio del combustibile esaurito e di rifiuti direttamente correlati all'esercizio, e, sullo stesso sito dell'impianto nucleare, tengano conto del condizionamento e dello smaltimento.