Articolo 18 Regolamentazione commerciale Il diritto di costitutore e' indipendente dalle misure adottate da una Parte contraente per regolamentare sul proprio territorio, la produzione, il controllo e la commercializzazione del materiale delle varieta', o l'importazione e l'esportazione di tale materiale. In ogni caso, tali misure non dovranno recare pregiudizio all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.