(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                    Regolamentazione commerciale 
  Il diritto di costitutore e' indipendente dalle misure adottate  da
una Parte contraente per regolamentare  sul  proprio  territorio,  la
produzione, il controllo e la commercializzazione del materiale delle
varieta', o l'importazione e l'esportazione  di  tale  materiale.  In
ogni   caso,   tali   misure   non   dovranno   recare    pregiudizio
all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.