Art. 23 1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorita' competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, e riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'Art. 17, lettera c, sono stati prestati. 2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identita' e le funzioni dell'autorita' o delle autorita' che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresi', qualsiasi modifica nella designazione di queste autorita'.