(Convenzione-art. 23)
Art. 23 
1. L'adozione certificata conforme alla  Convenzione,  dall'autorita'
competente  dello  Stato  contraente  in  cui  ha  avuto   luogo,   e
riconosciuta di  pieno  diritto  negli  altri  Stati  contraenti.  Il
certificato indica quando e da chi i consensi indicati  all'Art.  17,
lettera c, sono stati prestati. 
2. Ogni Stato contraente, al momento  della  firma,  della  ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione  o  dell'adesione,  notifica  al
depositario   della   Convenzione   l'identita'   e    le    funzioni
dell'autorita' o delle autorita' che, in tale Stato, sono  competenti
a rilasciare il certificato. Notifica, altresi',  qualsiasi  modifica
nella designazione di queste autorita'.