(Convenzione-art. 26)
Art. 26 
1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello: 
a - del legame giuridico di  filiazione  tra  il  minore  ed  i  suoi
genitori adottivi; 
b  -  della  responsabilita'  parentale  dei  genitori  adottivi  nei
confronti del minore; 
c - della cessazione del legame giuridico preesistente di  filiazione
tra il minore, sua madre e suo padre, se  l'adozione  produce  questo
effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo. 
2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad  un  legame  giuridico
preesistente di filiazione tra il  minore  ed  i  suoi  genitori,  il
minore gode nello  Stato  di  accoglienza  ed  in  ogni  altro  Stato
contraente in cui l'adozione e' riconosciuta, di diritti  equivalenti
a quelli risultanti  da  un'adozione  che  produca  tale  effetto  in
ciascuno di questi stati. 
3. I commi precedenti non pregiudicano  l'applicazione  di  qualunque
disposizione  piu'  favorevole  al  minore,  in  vigore  nello  Stato
contraente che riconosce l'adozione.