Art. 26 1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello: a - del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi; b - della responsabilita' parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore; c - della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo. 2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l'adozione e' riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi stati. 3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione piu' favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l'adozione.