Art. 27 1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, puo' essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformita' alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto, a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e b - se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d),' sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione. 2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo 23.