(Convenzione-art. 27)
Art. 27 
1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per  effetto  di
porre  fine  al  legame  preesistente  di  filiazione,  puo'   essere
convertita,  nello  Stato  di  accoglienza  che   la   riconosce   in
conformita' alla Convenzione, in  una  adozione  che  produce  questo
effetto, 
a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo 
consente; e 
b - se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c)  e  d),'  sono
stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione. 
2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica  l'articolo
23.