(Statuto-art. 53)
                             Articolo 53 
                       Apertura di un'indagine 
1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla
   sua conoscenza, apre un'inchiesta a  meno  che  non  determini  la
   mancanza di un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria in
   forza del presente Statuto. Per decidere di' aprire  un'inchiesta,
   il Procuratore esamina: 
a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un  reato
di competenza della Corte e' stato o sta per essere commesso; 
b) se il caso e' o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17, 
c) se, in considerazione della gravita' del reato e  degli  interessi
   delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere  che  un'inchiesta
   non favorirebbe gli interessi della giustizia. 
Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e
   che la sua determinazione e' unicamente fondata sul capoverso  c),
   il Procuratore ne informa la Camera preliminare. 
2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non
   vi sono motivi sufficienti per intentare un'azione giudiziaria: 
a) in quanto manca una base sufficiente di fatto  o  di  diritto  per
   chiedere un mandato d'arresto o una citazione di  comparizione  in
   applicazione dell'articolo 58; 
b) in quanto il caso e'  improcedibile  in  forza  dell'articolo  17;
oppure: 
c) in quanto un'azione giudiziaria non sarebbe  nell'interesse  della
   giustizia in considerazione di tutte le circostanze, ivi  compresa
   la gravita' del reato, gli interessi delle vittime,  l'eta'  o  la
   deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato,
   egli informa della sua conclusione e  delle  ragioni  che  l'hanno
   motivata la Camera preliminare e lo Stato  che  ha  adito  secondo
   l'articolo 14, oppure il Consiglio di sicurezza in un caso di  cui
   all'articolo 13, paragrafo b). 
3. a) Su richiesta dello Stato che l'ha adita secondo  l'articolo  14
   (o del Consiglio di sicurezza se si  tratta  di  un  caso  di  cui
   all'articolo 13, paragrafo b) la Camera preliminare puo'  prendere
   in esame la  decisione  di  non  intentare  un'azione  giudiziaria
   adottata dal Procuratore in attuazione dei  paragrafi  1  o  2,  e
   chiedere al Procuratore di riconsiderarla. 
b) Inoltre la Camera preliminare puo', di sua  iniziativa,  esaminare
   la  decisione  del  Procuratore   di   non   intentare   un'azione
   giudiziaria qualora  tale  decisione  sia  esclusivamente  fondata
   sulle considerazioni di cui al paragrafo  1,  capoverso  c)  e  al
   paragrafo  2,  capoverso  c).  In  tal  caso,  la  decisione   del
   Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera  di  primo
   grado. 
4. Il Procuratore puo in ogni momento riconsiderare la sua  decisione
   di aprire o meno  un'inchiesta  o  d'intentare  o  meno  un'azione
   giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.