Articolo 53 Apertura di un'indagine 1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla sua conoscenza, apre un'inchiesta a meno che non determini la mancanza di un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di' aprire un'inchiesta, il Procuratore esamina: a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un reato di competenza della Corte e' stato o sta per essere commesso; b) se il caso e' o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17, c) se, in considerazione della gravita' del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un'inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia. Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e che la sua determinazione e' unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera preliminare. 2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non vi sono motivi sufficienti per intentare un'azione giudiziaria: a) in quanto manca una base sufficiente di fatto o di diritto per chiedere un mandato d'arresto o una citazione di comparizione in applicazione dell'articolo 58; b) in quanto il caso e' improcedibile in forza dell'articolo 17; oppure: c) in quanto un'azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della giustizia in considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa la gravita' del reato, gli interessi delle vittime, l'eta' o la deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato, egli informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno motivata la Camera preliminare e lo Stato che ha adito secondo l'articolo 14, oppure il Consiglio di sicurezza in un caso di cui all'articolo 13, paragrafo b). 3. a) Su richiesta dello Stato che l'ha adita secondo l'articolo 14 (o del Consiglio di sicurezza se si tratta di un caso di cui all'articolo 13, paragrafo b) la Camera preliminare puo' prendere in esame la decisione di non intentare un'azione giudiziaria adottata dal Procuratore in attuazione dei paragrafi 1 o 2, e chiedere al Procuratore di riconsiderarla. b) Inoltre la Camera preliminare puo', di sua iniziativa, esaminare la decisione del Procuratore di non intentare un'azione giudiziaria qualora tale decisione sia esclusivamente fondata sulle considerazioni di cui al paragrafo 1, capoverso c) e al paragrafo 2, capoverso c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera di primo grado. 4. Il Procuratore puo in ogni momento riconsiderare la sua decisione di aprire o meno un'inchiesta o d'intentare o meno un'azione giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.