(Statuto-art. 54)
                             Articolo 54 
Doveri e Poteri del Procuratore in materia d'inchieste. 
1. Il Procuratore: 
a) per determinare la verita', estende l'inchiesta a tutti i fatti ed
   elementi probatori eventualmente utili per determinare  se  vi  e'
   responsabilita'  penale  secondo  il  presente  Statuto,  e,  cio'
   facendo indaga sia a carico che a discarico; 
b) adotta le misure atte a garantire l'efficacia  delle  inchieste  e
   delle azioni giudiziarie vertenti su  reati  di  competenza  della
   Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione  personale
   delle vittime e dei testimoni ivi compreso la loro eta',  sesso  e
   stato  di  salute,  nonche'  della  natura  del  reato,  in   modo
   particolare se quest'ultimo comporta violenze  sessuali,  violenze
   con motivazione sessista quali definite all'articolo 7  par.  3  o
   violenze commesse contro bambini; 
c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente
Statuto. 
2. Il Procuratore puo' effettuare inchieste  sul  territorio  di  uno
Stato: 
a) in conformita' alle disposizioni del capitolo IX oppure 
b)  con  l'autorizzazione   della   Camera   preliminare   in   forza
dell'articolo 57, paragrafo 3, capoverso d). 
3. il Procuratore puo': 
a) raccogliere ed esaminare elementi probatori; 
b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni 
c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato  o  organizzazione,  o
   organo governativo in conformita' alle loro competenze o  al  loro
   rispettivo mandato; 
d) concludere ogni intesa  o  accordo  che  non  sia  contrario  alle
   disposizioni del presente Statuto e che puo' essere necessario per
   facilitare la cooperazione  di  uno  Stato,  di  un'organizzazione
   intergovernativa o di una persona; 
e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna  fase  della  procedura,  i
   documenti o informazioni che il Procuratore  ha  ottenuto  in  via
   confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a
   meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e 
f) prendere o chiedere che siano prese misure  atte  a  garantire  la
   confidenzialita' delle informazioni raccolte, la protezione  delle
   persone o la preservazione degli elementi probatori.