Articolo 54 Doveri e Poteri del Procuratore in materia d'inchieste. 1. Il Procuratore: a) per determinare la verita', estende l'inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi e' responsabilita' penale secondo il presente Statuto, e, cio' facendo indaga sia a carico che a discarico; b) adotta le misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie vertenti su reati di competenza della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione personale delle vittime e dei testimoni ivi compreso la loro eta', sesso e stato di salute, nonche' della natura del reato, in modo particolare se quest'ultimo comporta violenze sessuali, violenze con motivazione sessista quali definite all'articolo 7 par. 3 o violenze commesse contro bambini; c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente Statuto. 2. Il Procuratore puo' effettuare inchieste sul territorio di uno Stato: a) in conformita' alle disposizioni del capitolo IX oppure b) con l'autorizzazione della Camera preliminare in forza dell'articolo 57, paragrafo 3, capoverso d). 3. il Procuratore puo': a) raccogliere ed esaminare elementi probatori; b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato o organizzazione, o organo governativo in conformita' alle loro competenze o al loro rispettivo mandato; d) concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del presente Statuto e che puo' essere necessario per facilitare la cooperazione di uno Stato, di un'organizzazione intergovernativa o di una persona; e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o informazioni che il Procuratore ha ottenuto in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e f) prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la confidenzialita' delle informazioni raccolte, la protezione delle persone o la preservazione degli elementi probatori.