(Statuto-art. 55)
                             Articolo 55 
Diritti delle persone durante l'indagine 
1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in  applicazione  del  presente
Statuto una persona: 
a) non e' obbligata a testimoniare contro di se', ne'  a  dichiararsi
colpevole; 
b) non e' sottoposta ad alcuna forma di  coercizione,  costrizione  o
   minaccia ne' a tortura o altra forma  di  pena  o  di  trattamento
   crudele, inumano o degradante; 
c) beneficia a titolo gratuito, se non e' interrogata in  una  lingua
   che  comprende  e  parla  senza  difficolta',  dell'assistenza  di
   un'interprete competente e di tutte le traduzioni rese  necessarie
   da esigenze di equita'; e 
d) non puo' essere arrestata o  detenuta  arbitrariamente,  non  puo'
   essere privata di liberta' se non per i motivi previsti e  secondo
   le procedure stabilite nel presente Statuto. 
2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona  abbia  commesso
un reato sottoposto alla  giurisdizione  della  Corte  e  che  questa
persona  deve  essere  interrogata  sia  dal  Procuratore  sia  dalle
autorita' nazionali in forza di una  domanda  fatta  in  applicazione
delle disposizioni del  capitolo  IX  del  presente  Statuto,  questa
persona ha inoltre i seguenti diritti di cui e'  informata  prima  di
essere interrogata: 
a)essere informata, prima di essere interrogata, che vi e' motivo  di
   ritenere  che  essa  ha  commesso  un   reato   rientrante   nella
   giurisdizione della Corte; 
b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga  conto
per determinare la sua colpevolezza o innocenza, 
c) essere assistita da un difensore di sua scelta  oppure  se  ne  e'
   sprovvista, da un difensore assegnato d'ufficio ogni qualvolta gli
   interessi della giustizia lo esigano, senza dovere in questo  caso
   pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi; 
d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a  meno  che  non
   abbia  rinunciato  al  suo  diritto  ad  essere  assistita  da  un
   avvocato.