Articolo 55 Diritti delle persone durante l'indagine 1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in applicazione del presente Statuto una persona: a) non e' obbligata a testimoniare contro di se', ne' a dichiararsi colpevole; b) non e' sottoposta ad alcuna forma di coercizione, costrizione o minaccia ne' a tortura o altra forma di pena o di trattamento crudele, inumano o degradante; c) beneficia a titolo gratuito, se non e' interrogata in una lingua che comprende e parla senza difficolta', dell'assistenza di un'interprete competente e di tutte le traduzioni rese necessarie da esigenze di equita'; e d) non puo' essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non puo' essere privata di liberta' se non per i motivi previsti e secondo le procedure stabilite nel presente Statuto. 2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte e che questa persona deve essere interrogata sia dal Procuratore sia dalle autorita' nazionali in forza di una domanda fatta in applicazione delle disposizioni del capitolo IX del presente Statuto, questa persona ha inoltre i seguenti diritti di cui e' informata prima di essere interrogata: a)essere informata, prima di essere interrogata, che vi e' motivo di ritenere che essa ha commesso un reato rientrante nella giurisdizione della Corte; b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto per determinare la sua colpevolezza o innocenza, c) essere assistita da un difensore di sua scelta oppure se ne e' sprovvista, da un difensore assegnato d'ufficio ogni qualvolta gli interessi della giustizia lo esigano, senza dovere in questo caso pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi; d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto ad essere assistita da un avvocato.