(Statuto-art. 57)
                             Articolo 57 
Funzioni e poteri della Camera preliminare 
1. A meno che il  presente  Statuto  non  disponga  diversamente,  la
   Camera  preliminare  esercita   le   sue   funzioni   secondo   le
   disposizioni del presente articolo. 
2. a) Le decisioni rese  dalla  Camera  preliminare  in  forza  degli
   articoli 15, 18, 19, 54 par.2,  61  par.7,  e  72,  sono  prese  a
   maggioranza dei giudici che la compongono. 
b) In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera  preliminare
   puo' esercitare le funzioni previste dal presente  Statuto,  salvo
   diversa disposizione delle Regole Procedurali e di  Ammissibilita'
   delle Prove o salvo decisione  opposta  della  Camera  preliminare
   presa a maggioranza.. 
3. Oltre alle altre funzioni che  le  sono  conferite  in  forza  del
presente Statuto, la Camera dei giudizi preliminari puo': 
a) su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e  decretare  i
mandati eventualmente necessari ai fini di un'inchiesta; 
b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in  base  ad  una
   citazione  secondo  l'articolo  58,  pronunciare  ogni   ordinanza
   comprese le misure di  cui  all'articolo  56  o  sollecitare  ogni
   partecipazione a titolo del capitolo IX  eventualmente  necessaria
   per aiutare la parte a predisporre la sua difesa; 
c) ove necessario, garantire la protezione e  la  riservatezza  della
   vittima  e  dei  testimoni  la  preservazione  delle   prove,   la
   protezione delle persone arrestate o comparse  a  seguito  di  una
   citazione, nonche' la protezione delle informazioni relative  alla
   sicure nazionale; 
d) autorizzare il Procuratore a prendere  alcune  misure  in  materia
   d'inchiesta sul  territorio  di  uno  Stato  Parte  senza  essersi
   assicurato la cooperazione di questo  Stato  in  applicazione  del
   capitolo IX  nel  caso  in  cui,  pur  tenendo  conto  per  quanto
   possibile delle opinioni di questo Stato,  la  Camera  preliminare
   abbia  determinato,  nel  caso  di  specie  che  tale   Stato   e'
   manifestamente  incapace  di  dar  seguito  ad  una  richiesta  di
   cooperazione, nessuna autorita' o componente  competente  del  suo
   ordinamento giudiziario  nazionale  essendo  disponibile  per  dar
   seguito alla richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX; 
e) quando un mandato d'arresto o citazione di comparizione  e'  stato
   rilasciato in forza dell'articolo 58, sollecitare la  cooperazione
   degli Stati in forza dell'articolo 93, paragrafo 1  capoverso  j),
   tenendo  debitamente  conto  della  consistenza   degli   elementi
   probatori e dei diritti delle parti interessate, come previsto nel
   presente Statuto e nelle Regole Procedurali  e  di  Ammissibilita'
   delle Prove, per prendere misure cautelari  a  fini  di  confisca,
   soprattutto nell'interesse superiore delle vittime.