Articolo 59 Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva 1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto. 2. Ogni persona arrestata e' senza indugio deferita all'autorita' giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato: a) che il mandato concerne effettivamente tale persona; b) che questa persona e' stata arrestata secondo una procedura regolare; c) che i suoi diritti sono stati rispettati. 3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorita' competente dello Stato di detenzione preventiva la liberta' provvisoria, in attesa di essere consegnata. 4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorita' competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della gravita' dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la liberta' provvisoria e se sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere al suo obbligo di consegnare la persona alla Corte. L'autorita' competente dello Stato di detenzione non e' abilitata a verificare se il mandato d'arresto e' stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 58. 5. La Camera preliminare e' informata di qualsiasi richiesta di liberta' provvisoria e formula raccomandazioni all'autorita' competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l'evasione della persona. 6. Se e' concessa la liberta' provvisoria, la Camera preliminare puo' chiedere rapporti periodici sul regime di liberta' provvisoria. 7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona e' al piu' presto consegnata alla Corte.