(Statuto-art. 59)
                             Articolo 59 
Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva 
1. Lo Stato Parte che ha  ricevuto  una  richiesta  di  fermo,  o  di
   arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare
   arrestare la persona di cui trattasi secondo la sua legislazione e
   le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto. 
2. Ogni persona arrestata e'  senza  indugio  deferita  all'autorita'
   giudiziaria competente dello Stato  di  detenzione,  che  accerta,
   secondo la legislazione di tale Stato: 
a) che il mandato concerne effettivamente tale persona; 
b) che questa  persona  e'  stata  arrestata  secondo  una  procedura
regolare; 
c) che i suoi diritti sono stati rispettati. 
3. La  persona  arrestata  ha  diritto  di   chiedere   all'autorita'
   competente  dello  Stato  di  detenzione  preventiva  la  liberta'
   provvisoria, in attesa di essere consegnata. 
4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorita'  competente  dello
   Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della
   gravita' dei reati allegati,  sussistano  circostanze  urgenti  ed
   eccezionali tali da giustificare  la  liberta'  provvisoria  e  se
   sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione  di
   adempiere al suo obbligo di  consegnare  la  persona  alla  Corte.
   L'autorita' competente dello Stato di detenzione non e'  abilitata
   a  verificare  se  il  mandato  d'arresto  e'  stato  regolarmente
   rilasciato  secondo  i  capoversi  a)  e  b)   del   paragrafo   1
   dell'articolo 58. 
5. La Camera preliminare  e'  informata  di  qualsiasi  richiesta  di
   liberta'  provvisoria  e  formula  raccomandazioni   all'autorita'
   competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la  sua
   decisione,   quest'ultima   tiene   pienamente   conto   di   tali
   raccomandazioni, comprese, se  del  caso,  quelle  vertenti  sulle
   misure atte ad impedire l'evasione della persona. 
6. Se e' concessa la liberta' provvisoria, la Camera preliminare puo'
   chiedere rapporti periodici sul regime di liberta' provvisoria. 
7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di  detenzione,  la
persona e' al piu' presto consegnata alla Corte.