Articolo 60 Procedura iniziale dinanzi alla Corte 1. Non appena la persona e' consegnata alla Corte o compare dinanzi ad essa volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei giudizi preliminari accerta che essa sia stata informata dei reati di cui e' accusata e dei diritti che le sono riconosciuti dal presente Statuto, compreso il diritto di chiedere la liberta' provvisoria in attesa di essere giudicata. 2. Una persona colpita da un mandato d'arresto puo' chiedere la liberta' provvisoria in attesa di essere giudicata. Se la Camera preliminare accerta la sussistenza delle condizioni enunciate all'articolo 58, paragrafo 1, la persona e' mantenuta in detenzione. Diversamente la Camera preliminare dispone la liberta' provvisoria con o senza condizioni. 3. La Camera preliminare riesamina periodicamente la sua decisione relativa alla liberta' provvisoria o al mantenimento in detenzione. Essa puo' farlo in qualsiasi momento su richiesta del procuratore o della persona. Essa puo' inoltre modificare la sua decisione relativa alla detenzione, alla liberta' provvisoria o alle condizioni di quest'ultima, se giudica che l'andamento della situazione lo giustifica. 4. La Camera preliminare si accerta che la detenzione prima del processo non si prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo ingiustificabile imputabile al Procuratore. Se tale ritardo avviene la Corte esamina la possibilita' di concedere la liberta' provvisoria con o senza condizioni. 5. Se del caso la Camera preliminare emette un mandato d'arresto per garantire la comparizione di una persona posta in liberta'.