(Statuto-art. 60)
                             Articolo 60 
Procedura iniziale dinanzi alla Corte 
1. Non appena la persona e' consegnata alla Corte o  compare  dinanzi
   ad essa volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei
   giudizi preliminari accerta che essa sia stata informata dei reati
   di cui e' accusata e dei diritti  che  le  sono  riconosciuti  dal
   presente Statuto, compreso il  diritto  di  chiedere  la  liberta'
   provvisoria in attesa di essere giudicata. 
2. Una persona colpita da  un  mandato  d'arresto  puo'  chiedere  la
   liberta' provvisoria in attesa di essere giudicata. Se  la  Camera
   preliminare accerta  la  sussistenza  delle  condizioni  enunciate
   all'articolo  58,  paragrafo  1,  la  persona  e'   mantenuta   in
   detenzione. Diversamente la Camera preliminare dispone la liberta'
   provvisoria con o senza condizioni. 
3. La Camera preliminare riesamina periodicamente  la  sua  decisione
   relativa  alla  liberta'  provvisoria   o   al   mantenimento   in
   detenzione. Essa puo' farlo in qualsiasi momento su richiesta  del
   procuratore o della persona. Essa puo' inoltre modificare  la  sua
   decisione relativa alla detenzione, alla  liberta'  provvisoria  o
   alle condizioni di quest'ultima, se giudica che l'andamento  della
   situazione lo giustifica. 
4. La Camera preliminare si  accerta  che  la  detenzione  prima  del
   processo non si prolunghi in modo eccessivo a causa di un  ritardo
   ingiustificabile  imputabile  al  Procuratore.  Se  tale   ritardo
   avviene la Corte esamina la possibilita' di concedere la  liberta'
   provvisoria con o senza condizioni. 
5. Se del caso la Camera preliminare emette un mandato d'arresto  per
garantire la comparizione di una persona posta in liberta'.