Articolo 61 Convalida delle accuse prima del processo 1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della persona alla Corte o la sua comparizione volontaria, la Camera preliminare tiene un'udienza per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio. L'udienza si svolge in presenza del Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta o azione giudiziaria nonche' dell'avvocato di quest'ultima. 2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, puo' tenere un'udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorche' la persona: a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure b) si e' data alla fuga o e' introvabile, e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare e' stato fatto per garantire la sua comparizione ed informarla delle accuse a carico contro di essa e della prossima tenuta di un'udienza per convalidare tali accuse. In questo caso la persona e' rappresentata da un avvocato se la Camera di' giudizio preliminare decide che cio' e' nell'interesse della giustizia. 3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona: a) riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e b) e' informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore intende basarsi in udienza. La Camera preliminare puo' emettere ordinanze concernenti la comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza. 4. Prima dell'udienza il procuratore puo' proseguire l'inchiesta e puo' modificare o ritirare talune imputazioni. La persona in questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro delle accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza. In caso di ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera preliminare dei motivi di tale ritiro. 5. All'udienza, il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con elementi probatori sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi validi per ritenere che la persona ha commesso il reato di cui e' imputata. Il Procuratore puo' basarsi su elementi probatori quali documenti o brevi resoconti, e non e' tenuto a far comparire i testimoni che devono fornire una deposizione al processo. 6. All'udienza la persona puo': a) contestare le accuse; b) contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e c) presentare elementi di prova. 7. Al termine dell'udienza, la Camera preliminare determina se esistono prove sufficienti che forniscono motivi validi per ritenere che la persona ha commesso ciascuno dei reati di cui e' accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare: a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono prove sufficienti e rinvia la persona dinanzi ad una Camera di primo grado perche' vi sia giudicata sulla base delle accuse convalidate, b) rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti; c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare: i) di fornire elementi di prova supplementari o di procedere a nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure ii) di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che e' stato commesso un altro tipo di reato. passibile della giurisdizione della Corte. 8. Anche se la Camera preliminare rifiuta di convalidare un'imputazione, nulla vieta al Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori supplementari a sostegno della sua domanda. 9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore puo' modificare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l'imputato ne sia stato informato. Se il procuratore intende aggiungere capi d'imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre piu' gravi, un'udienza dovra' essere tenuta in conformita' al presente articolo per convalidare le nuove accuse. Dopo l'inizio del processo, il Procuratore puo' ritirare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare. 10. Ogni mandato gia' rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non convalidata dalla Camera preliminare o ritirata dal Procuratore. 11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformita' al presente articolo, la Presidenza istituisce una Camera di primo grado la quale, subordinatamente al paragrafo 8 dell'articolo 64, s'incarica della successiva fase procedurale e puo' esercitare ogni funzione di competenza della Camera preliminare, che risulti appropriata nella fattispecie.