(Statuto-art. 61)
                             Articolo 61 
Convalida delle accuse prima del processo 
1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole  dopo  la
   consegna  della  persona  alla  Corte  o   la   sua   comparizione
   volontaria, la Camera preliminare tiene un'udienza per convalidare
   le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per  chiedere
   il  rinvio  a  giudizio.  L'udienza  si  svolge  in  presenza  del
   Procuratore  e  della  persona  oggetto   d'inchiesta   o   azione
   giudiziaria nonche' dell'avvocato di quest'ultima. 
2. La Camera preliminare, su  richiesta  del  Procuratore  o  di  sua
   iniziativa,  puo'  tenere  un'udienza  in  assenza  della  persona
   accusata per convalidare le  accuse  sulle  quali  il  Procuratore
   intende basarsi per chiedere il rinvio a  giudizio,  allorche'  la
   persona: 
a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure 
b) si e' data  alla  fuga  o  e'  introvabile,  e  tutto  quanto  era
   ragionevolmente possibile fare e' stato fatto per garantire la sua
   comparizione ed informarla delle accuse a carico contro di essa  e
   della prossima tenuta di un'udienza per convalidare tali accuse. 
In questo caso la persona e'  rappresentata  da  un  avvocato  se  la
   Camera di' giudizio preliminare decide che cio' e'  nell'interesse
   della giustizia. 
3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona: 
a) riceve una notifica  scritta  delle  imputazioni  sulle  quali  il
Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e 
b) e' informata degli elementi probatori  sui  quali  il  Procuratore
intende basarsi in udienza. 
La  Camera  preliminare  puo'  emettere  ordinanze   concernenti   la
comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza. 
4. Prima dell'udienza il procuratore puo'  proseguire  l'inchiesta  e
   puo' modificare o  ritirare  talune  imputazioni.  La  persona  in
   questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro  delle
   accuse entro un ragionevole periodo di tempo  prima  dell'udienza.
   In caso di ritiro delle accuse il Procuratore  informa  la  Camera
   preliminare dei motivi di tale ritiro. 
5. All'udienza, il Procuratore sostiene  ciascuna  delle  accuse  con
   elementi probatori sufficienti a comprovare l'esistenza di  motivi
   validi per ritenere che la persona ha commesso il reato di cui  e'
   imputata. Il Procuratore puo' basarsi su elementi probatori  quali
   documenti o brevi resoconti, e non e' tenuto  a  far  comparire  i
   testimoni che devono fornire una deposizione al processo. 
6. All'udienza la persona puo': 
a) contestare le accuse; 
b) contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e 
c) presentare elementi di prova. 
7. Al  termine  dell'udienza,  la  Camera  preliminare  determina  se
   esistono  prove  sufficienti  che  forniscono  motivi  validi  per
   ritenere che la persona ha commesso ciascuno dei reati di  cui  e'
   accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare: 
a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono  prove
   sufficienti e rinvia la persona dinanzi ad  una  Camera  di  primo
   grado  perche'  vi  sia  giudicata   sulla   base   delle   accuse
   convalidate, 
b) rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che  non
vi sono prove sufficienti; 
c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare: 
     i) di fornire elementi di prova supplementari o di  procedere  a
nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure 
     ii) di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti 
     sembrano indicare che e' stato commesso un altro tipo di  reato.
passibile della giurisdizione della Corte. 
8. Anche  se   la   Camera   preliminare   rifiuta   di   convalidare
   un'imputazione,  nulla  vieta  al   Procuratore   di   richiederne
   nuovamente  la   convalida,   se   fornisce   elementi   probatori
   supplementari a sostegno della sua domanda. 
9. Dopo la convalida delle accuse  e  prima  che  il  processo  abbia
   inizio,   il   Procuratore   puo'   modificare   le   accuse   con
   l'autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l'imputato ne
   sia stato informato. Se il  procuratore  intende  aggiungere  capi
   d'imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre  piu'
   gravi, un'udienza dovra' essere tenuta in conformita' al  presente
   articolo per  convalidare  le  nuove  accuse.  Dopo  l'inizio  del
   processo,   il   Procuratore   puo'   ritirare   le   accuse   con
   l'autorizzazione della Camera preliminare. 
10. Ogni mandato gia' rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi
   accusa non convalidata dalla Camera  preliminare  o  ritirata  dal
   Procuratore. 
11. Dopo che le accuse  sono  state  convalidate  in  conformita'  al
   presente articolo, la Presidenza istituisce una  Camera  di  primo
   grado la quale, subordinatamente al paragrafo 8 dell'articolo  64,
   s'incarica della successiva fase  procedurale  e  puo'  esercitare
   ogni funzione di competenza della Camera preliminare, che  risulti
   appropriata nella fattispecie.