(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
            L'eredita' immateriale dell'Expo Milano 2015 
 
1. Lo Stato ospitante favorira' la creazione e  lo  sviluppo  di  una
fondazione o di un centro volto a garantire  l'eredita'  tematica  di
Expo Milano 2015. 
2. Per il raggiungimento delle  proprie  finalita',  tale  centro  si
avvarra'  della  partecipazione  di  amministrazioni  dello  Stato  e
locali,  pubbliche  e  private,  cosi'   come   del   contributo   di
personalita' del mondo scientifico e di quello  economico,  impegnate
nel medesimo ambito di azione. 
3. Il Ministero  degli  Affari  Esteri  e  le  altre  Amministrazioni
interessate nazionali e territoriali, sono autorizzati a partecipare,
nei limiti delle risorse preordinate  e  disponibili  a  legislazione
vigente, alla fondazione o al  centro  di  cui  al  paragrafo  I  del
presente articolo, purche' le  sue  finalita'  siano  senza  fine  di
lucro.